Chi sono gli addetti alla conduzione delle attrezzature (Accordo Stato-Regioni)

Gli addetti alla conduzione delle attrezzature devono seguire un corso ad hoc, imposto dalla legge e necessario ai fini della sicurezza.



Uno sguardo approfondito agli addetti alla conduzione delle attrezzature non può che iniziare con un dettagliato elenco delle attrezzature in questione. Ecco dunque quali sono:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili
  • Gru a torre
  • Gru mobili
  • Gru per autocarro
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
  • Carrelli semoventi a braccio telescopico
  • Carrelli industriali semoventi
  • Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi
  • Trattori agricoli o forestali
  • Macchine movimento terra:
  • Escavatori idraulici
  • Escavatori a fune
  • Pale caricatrici frontali
  • Terne
  • Autoribaltabile a cingoli
  • Pompa per calcestruzzo

Tutti gli addetti alla conduzione delle attrezzature indicate devono necessariamente seguire un corso specifico, stando a quanto indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (compresi i Datori di Lavoro e i soggetti di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008).

Chi sono i soggetti formatori

Ma quali sono i soggetti formatori? Ecco un elenco valido tanto per i corsi di formazione iniziale quanto per quelli di aggiornamento:

  • Regioni
  • Province
  • Ministero del Lavoro
  • INAIL
  • Qualsiasi associazione sindacale dei datori di lavoro e dei lavoratori, che faccia riferimento al settore di impiego di tali attrezzature, anche attraverso le loro società di servizi partecipate, prevalentemente o totalmente
  • Ordini o collegi professionali
  • Aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici e utilizzatrici di tali attrezzature, al fine di formare e accreditare, in linea con il modello di accreditamento definito in ogni regione provincia autonoma. Il tutto ai sensi dell’Intesa sancita il 20/03/2008, pubblicata su GURI il 20/01/2009
  • Tutti i soggetti formatori che possano vantare una documentata esperienza, di almeno sei anni, nell’ambito della formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Soggetti accreditati in conformità al modello definito in ogni regione e provincia autonoma, ai sensi dell'intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata su GURI del 20 gennaio 2009
  • Enti bilaterali. È necessario che entrambi siano istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione
  • Scuole edili realizzate nell’ambito degli organismi paritetici

È bene sottolineare però come ogni soggetto formatore debba essere in possesso dei requisiti minimi previsti in allegato I dell'Accordo Stato regioni n. 53/2012. Nel caso in cui i soggetti formatori dovessero volersi avvalere di personale esterno alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti.

Metodologia didattica

È necessario che le docenze vengano effettuate da personale con documentata esperienza (almeno triennale), tanto nel settore della formazione quanto in quello della prevenzione, sicurezza e salute all’interno dei luoghi di lavoro. È inoltre richiesto che il personale didattico vanti esperienze professionali pratiche, documentate e almeno triennali, in tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature in materia. Ogni azienda può inoltre decidere di sfruttare per il compito delle professionalità interne, in possesso dei requisiti citati.

La partecipazione ai corsi deve avvenire durante gli orari di lavoro. In nessun caso può comportare oneri economici per il lavoratore. Trattandosi di un processo di formazione specifica, non può sostituire quella obbligatoria spettante a tutti gli operatori, realizzata ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008.

È possibile sfruttare la modalità e-learning, a patto che le seguenti condizioni vengano rispettate:

  • La formazione può essere svolta presso la sede del soggetto formatore, in azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate vengano considerate come orario di lavoro effettivo
  • Il progetto deve prevedere un documento di presentazione con i seguenti dati: titolo del corso, ente o soggetto che lo ha prodotto, obiettivi formativi, struttura, durata e argomenti, regole di utilizzo del prodotto, eventuali modalità di valutazione e strumenti di feedback
  • Deve essere garantito un esperto, costantemente a disposizione per la gestione del percorso
  • Devono essere previste prove di autovalutazione durante il percorso
  • Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto
  • Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai partecipanti


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