Datore di lavoro: è consentito svolgere anche il ruolo di RSPP
Il ruolo di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) all’interno di un’azienda è di cruciale importanza e di forte responsabilità.
Il ruolo di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) all’interno di un’azienda è di cruciale importanza e di forte responsabilità e, in determinati casi previsti dalla legge, può essere ricoperto anche dal datore di lavoro.
Il RSPP è un professionista esperto in sicurezza, protezione e prevenzione e ha la responsabilità di gestire le attività del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP).
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ogni azienda con almeno un dipendente deve dotarsi di un RSPP, il quale viene nominato esclusivamente dal datore di lavoro e su cui ricade ogni responsabilità in merito all’operato del RSPP.
RSPP: i requisiti necessari
Il RSPP può essere un soggetto interno all’azienda (dipendente, socio, collaboratore familiare) oppure può essere un professionista esterno.
Per poter ricoprire il ruolo di RSPP è necessario essere in possesso dei requisiti minimi che si acquisiscono dopo aver frequentato dei corsi di formazione specifici per il ruolo con il conseguente rilascio dei relativi attestati.
Nello specifico, per essere nominati RSPP occorre soddisfare i seguenti requisiti:
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore;
- avere una formazione adeguata ai rischi dell’azienda in cui presta il suo lavoro;
- essere in possesso dell’attestato di frequenza dei corsi di formazione specifici per il ruolo;
- frequentare corsi di aggiornamento ogni 5 anni a seconda del grado di rischio dell’azienda presso cui si opera.
Può il datore di lavoro ricoprire il ruolo di RSPP?
La Legge consente al Datore di lavoro di assumere i compiti di RSPP ma disciplina i casi in cui può farlo (art. 34 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP all’interno della propria azienda se questa rientra in determinate tipologie:
- aziende artigiane fino a 30 addetti;
- aziende industriali con un massimo di 30 addetti (escluse le attività di cui all'Art.1 del D.Lgs. 334/99 - Normativa SEVESO: aziende soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
- aziende agricole o zootecniche, fino a 10 addetti;
- aziende ittiche, con un limite di 20 addetti;
- altri settori, che occupano un massimo di 200 addetti.
Il datore di lavoro che intende ricoprire il ruolo di RSPP ha l’obbligo di seguire dei corsi di formazione classificati in funzione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative svolte.
I corsi di formazione permettono al datore di lavoro di acquisire le competenze sulla sicurezza e salute per la tutela dei lavoratori.
La durata dei corsi è così identificata:
- 16 ore per aziende a rischio basso;
- 32 ore per aziende a rischio medio;
- 48 ore per aziende a rischio alto.
Inoltre, il datore di lavoro con funzione di RSPP è tenuto a sostenere obbligatoriamente corsi di aggiornamento di 6, 10 o 14 ore, con cadenza quinquennale.
In caso di mancato aggiornamento, il datore di lavoro viene sospeso dalla funzione di RSPP fino a comprovata frequentazione del relativo corso.
Obblighi e compiti del datore di lavoro RSPP
Il datore di lavoro che decide di ricoprire anche il ruolo di RSPP è tenuto, secondo i termini di legge, a rispettare i seguenti obblighi:
- provvedere alla propria formazione iniziale e ai dovuti aggiornamenti;
- provvedere all’analisi dei rischi derivanti dall’attività svolta;
- individuare le procedure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre al minimo i rischi;
- compilare il DVR;
- gestire le persone coinvolte e i mezzi finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi per i dipendenti;
- provvedere all’informazione e formazione in materia di sicurezza per i dipendenti.
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