Sicurezza sui cantieri, cos'è il PiMUS
La sigla P.i.M.U.S. sta per Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi, un documento tecnico di fondamentale importanza per quanto concerne i ponteggi.
La sigla P.i.M.U.S. sta per Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi. Si tratta, di fatto, di un documento tecnico che funge da punto di riferimento per qualsiasi azione concerna tali attività. È bene sottolineare come non sia un documento di valutazione dei potenziali rischi. Quest’ultimo è infatti rappresentato in cantiere da POS o PSC, sigle che stanno per Piano Operativo di Sicurezza e Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Il PiMUS rappresenta una documentazione molto specifica, inerente qualsiasi operazione abbia a che fare con i ponteggi. Ciò concerne montaggio, smontaggio e trasformazione degli stessi. Una copia dev’essere necessariamente custodita in ogni cantiere che preveda l’impiego di ponteggi, come stabilito all’art. 134 del D.Lgs. 81/08.
Si tratta di un documento operativo, da sfruttare per qualsiasi operazione relativa ai ponteggi. Ciò indica la necessità d’essere messo a disposizione tanto della ditta che svolte montaggio, smontaggio e trasformazione, quanto dei singoli lavoratori che, in seguito, si ritroveranno a sfruttare le strutture installate in cantiere.
La sua preparazione deve avvenire nettamente in anticipo sull’avvio dei lavori, procedendo ad un dettagliato aggiornamento nel caso in cui fossero necessarie delle modifiche in corso d’opera dei ponteggi. Il tutto è volto a garantire la sicurezza del personale addetto alle attività legate a tali strutture, così come di coloro che, pur non essendo addetti, possono trovarsi coinvolti durante le operazioni (altri lavoratori, abitanti o fruitori dello stabile).
PiMUS, è obbligatorio?
Esistono delle linee guida ben precise, che determinano l’obbligatorietà o meno della redazione del PiMUS. Questo dev’essere fornito nei seguenti casi:
- Realizzazione di un ponteggio metallico fisso. Nessuna importanza viene data alle dimensioni e alla complessità del progetto
- Realizzazione di un ponteggio provvisorio o impalcato, realizzato con elementi di ponteggi metallici fissi
- Realizzazione di ponteggi realizzati con elementi in legn
Viene dunque da chiedersi se esista una condizione nella quale non risulti obbligatorio tale documento in cantiere. Tale eventualità si verifica nel caso di realizzazione di opere provvisionali differenti dai ponteggi. Basti pensare a cavalletti, parapetti e ponti su ruote.
Redazione del PiMUS, a chi spetta
L’articolo 136 del D.Lgs. 81/08 prevede che la redazione del PiMUS sia responsabilità del datore di lavoro dell’impresa che opera montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, in caso di lavori in quota. Redazione di un piano di montaggio, uso e smontaggio che dovrà avvenire a mezzo di persona competente, in funzione della complessità del ponteggio selezionato, con una valutazione delle condizioni di sicurezza.
Esiste la possibilità che operino differenti imprese, il che però non obbliga alla redazione di svariati PiMUS. Il documento resta unico ma verrà firmato da differenti datori di lavoro. Ecco altre casistiche da tenere in considerazione:
- Coinvolta un’unica impresa con lavoratori autonomi: in questo caso l’impresa deve redigere il documento, sottoscritto dai lavoratori per accettazione
- Coinvolti unicamente lavoratori autonomi: in questo caso il documento viene redatto da un lavoratore aggiudicatario, mentre gli altri si limitano a firmarlo per accettazione
Agli obblighi del datore di lavoro si aggiunge la necessità di assicurarsi che le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi avvengano sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto. Dovrà inoltre verificare che i lavoratori addetti ai ponteggi vantino una formazione adeguata.
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